In caso di sinistro stradale l’assicurazione risarcisce i danni causati al terzo incolpevole. Una norma poco conosciuta e da molti ignorata è l’art. 129 del Codice delle assicurazioni private. La norma in questione riguarda il c.d. rapporto di terzietà tra le parti che rimangono coinvolte in un sinistro.
Trattasi di norma molto importante in quanto in caso di sinistro che vede coinvolti determinati soggetti la copertura assicurativa non è operativa.
Al 1° comma della norma c’è una precisazione famigliare, ossia che “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.“.
Al 2° comma, e limitatamente ai danni alle cose, vengono identificati una serie di soggetti che non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contrarri di assicurazione obbligatoria:
- il proprietario del veicolo, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
La ratio dell’esistenza di tale norma è quella di escludere dal diritto al risarcimento tutti quelli soggetti che hanno un rapporto economico diretto con il danneggiante ed il cui loro patrimonio è sostanzialmente coincidente.
Per quanto riguarda le coperture assicurative facoltative è meglio verificare se si fa ricorso a tale norma per escludere la copertura o meno visto che ogni Compagnia, per scelte commerciali, assume il rischio a condizioni diverse.
