Corte di Cassazione Ordinanza n. 2982/2023
Grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subito, e specificamente, trattandosi di danni subiti da un’autovettura, i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un’accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli.
In caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall’altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il pianeggiante risarcimento del danno per equivalente.
La conseguenza di quanto sopra si traduce nel fatto che “se il costo per la riparazione del mezzo danneggiato supera il valore commerciale del veicolo si procedere con il risarcimento per equivalente“, ossia il valore del commerciale veicolo.
