Assegno unico e universale: liquidazione automatica per chi ha già beneficiato dell’assegno

L’assegno unico universale è diventato realtà con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Per poter beneficiare dell’assegno era necessario inoltrare richiesta dal 1° gennaio. Per chi inoltrava richiesta entro 30 giugno anche tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorreva dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda.

L’INPS, con la circolare n. 132 del del 15/12/2022, ha comunicato di avere apportato delle modifiche per dare piena attuazione a quanto dispone l’art. 12, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230: l’INPS “pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”.

Le modifiche apportate da INPS avranno come conseguenza che ai soggetti che hanno beneficiato l’assegno unico durante il 2022 riceveranno l’accredito senza dover presentare nuova richiesta.

Tali soggetti dovranno solamente ripresentare l’ISEE aggiornata per beneficiare dell’importo diverso da quello base.

In caso di variazioni i beneficiari dovranno comunicarli tempestivamente all’INPS.

Per quanto riguarda invece coloro che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione della relativa domanda.