La clausola che prevede il risarcimento in forma specifica non è vessatoria

In caso di sinistro la Compagnia assicurativa può risarcire il danno attraverso il pagamento dell’equivalente in denaro oppure effettuare la riparazione e riportare il bene nello stato ante sinistro. Questa seconda opzione è detta anche risarcimento in forma specifica.

Fino a qualche anno fa l’orientamento delle Compagnie era quello di liquidare un importo equivalente al danno. Negli ultimi anni, invece, le Compagnie hanno cominciato ad inserire nelle polizze la clausola c.d. risarcimento in forma specifica. Clausola sempre più diffusa nelle polizze RCA. Ramo quest’ultimo ove c’è molta pressione per fare abbassare il relativo premio anche per il fatto che trattasi di garanzia obbligatoria per poter circolare.

Le polizze RCA che contengono tale clausola solitamente prevedono uno sconto sul premio.

Uno dei problema sollevati in merito alla clausola di risarcimento in forma specifica riguardava il fatto che si riteneva da qualcuno che fosse clausola vessatoria. Ciò per il fatto che limitava la possibilità di poter scegliere ove riparare il proprio veicolo post sinistro.

Con siffatta clausola non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato né si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell’assicurato all’arbitrio dell’assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta; piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione (ma, anzi, attraverso una libera stipulazione intesa ad ottenere specifici vantaggi contrattuali a fronte dell’assunzione dell’impegno di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con l’assicuratore), viene specificato l’oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro; la clausola in questione, pertanto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell’art. 1341 c.c. (Cass. 23415 del 27.07.2022).