Emissione dei contratti R.C. auto in presenza di Documento Unico (DU) non valido per la circolazione

Interessante lettera di IVASS dirette alla Compagnie assicurative – il tema è quella di assunzione del rischio RCA per i veicoli oggetto di “mini-voltura”.

La DIVISIONE ANTIFRODE IVASS rileva come è aumentato la segnalazione da parte delle Forze dell’Ordine di casi ove è stato verificato l’esistenza di un contratto R.C. auto emessa in relazione a veicolo dotato con un Documento Unico (nel seguito DU) recante la dicitura «Documento non valido per la circolazione».

Il Documento Unico (nel seguito DU) recante la dicitura «Documento non valido per la circolazione» attesta che il veicolo è stato oggetto di “mini voltura”, ovverosia di trasferimento di proprietà a favore di “contribuenti che [ …. ] fanno commercio” di veicoli.

Con tale particolare trasferimento, il cedente viene sollevato immediatamente da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, collegata alla proprietà e al possesso del veicolo, e l’acquirente, che usufruisce dei benefici fiscali di cui all’art. 56, comma 6 del D.Lgs. 446/1997, può porre legittimamente in circolazione il veicolo solo per finalità legate alla vendita (circolazione di prova ex art.1 D.L. n. 474/2001), sempre che il veicolo sia munito di una targa prova e che la responsabilità derivante dalla circolazione dello stesso sia coperta da una particolare polizza assicurativa che preveda la targa prova quale strumento di attribuzione della garanzia.

Di conseguenza non si potrebbe procedere con la stipula di un ordinaria polizza RCA.

Occultare o non dichiarare che il veicolo a cui l’assicurazione si riferisce è stato oggetto di “mini voltura” integra una dichiarazione inesatta, ovvero una reticenza entrambe dolose (ex art. 1892 c.c..), finalizzate all’elusione del regolare adempimento dell’obbligo assicurativo.

IVASS ha invitato le imprese:

  • a diramare apposita informativa agli intermediari sui controlli da effettuare sui documenti prodotti dai contraenti in sede di assunzione del rischio;
  • a operare, in sede di verifiche presso le reti di vendita, specifici controlli idonei a
    intercettare ogni eventuale assunzione irregolare dei rischi in parola.

Le imprese dovranno anche realizzare un controllo campionario sui contratti R.C. auto che abbiano come contraente e/o proprietario del veicolo indicato in polizza soggetti “commercianti di veicoli. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmesse ad IVASS entro il 30 novembre 2023.

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2023/lm-27-07/lettera_al_mercato_del_27_luglio_DUC.pdf