Certificato di malattia telematico – cos’è e come funziona

Il certificato di malattia telematico altro non è che la dematerializzazione del classico certificato che ci rilasciava il medico in caso malattia.

L’invio telematico del certificato medico ha rappresentato una grande novità:

  • ha semplificato l’iter burocratico di comunicazione dell’assenza lavorativa per malattia al proprio datore di lavoro e all’Inps;
  • ci ha tolto la preoccupazione di custodire nel tempo il certificato.

La normativa che ha dato vita alla comunicazione telematica risale al 2010: è entrato a pieno regime nel 2011.

Il meccanismo di funzionamento è semplice:

il lavoratore si reca dal medico curante -> medico curante effettua la visita -> a termine dalla visita invia il certificato telematico all’INPS.

Tutti i dati che venivano inseriti nel certificato cartaceo sono stati digitalizzati. Il medico non deve fare altro che riportare le stesse essenziali informazioni di prima, ossia:

  • i nostri dati personali;
  • il periodo di assenza previsto;
  • confermare  l’indirizzo di reperibilità per l’eventuale accertamento medico fiscale.

L’invio del certificato telemativo avviene in tempo reale. Il sistema elabora le informazioni ricevute e restituisce la risposta confermando l’invio e ricezione del certificato da parte dell’Inps fornendo il numero di protocollo da comunicare al proprio datore di lavoro.

Sia il datore di lavoro che qualsiasi soggetto a cui venisse comunicato il numero di protocollo può accedere all’apposita sezione sul sito dell’Inps e visionare il certificato medico senza doversi registrare o altre formalità burocratiche.

Certificato di malattia telematico - cos'è e come funziona

Il certificato non ha una scadenza ed è possibile estrare una copia, in formato digitale o stampato su carta, quando e se necessario.

Per quanto riguarda le visite fiscali, che possono essere richieste dall’INPS o dal datore di lavoro, queste sono divise in fascie di reperibilità. Le fascie di reperibilità differiscono in base al fatto se trattasi di dipendenti del settore privato o pubblico:

  • lavoratori del settore privato: dalle 10.00 alle 12.00 e poi dalle 17.00 alle 19.00;
  • lavoratori del settore pubblico: dalle 09.00 alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 18.00.